Concorso straordinario, ecco il decreto con i requisiti per la scuola secondaria.

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126

Misure di straordinaria necessita’ ed urgenza in materia di reclutamento

del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei

docenti. (19G00135) (GU Serie Generale n.255 del 30-10-2019)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/10/2019

Disposizioni urgenti in materia di reclutamento  e  abilitazione  del  personale docente nella scuola secondaria.

Il Ministero dell’istruzione, dell’universita’ e della  ricerca e’ autorizzato a bandire, contestualmente

al concorso  ordinario  per titoli ed esami di cui all’articolo 17,  comma  2,  lettera  d),  del decreto

legislativo 13  aprile  2017,  n.  59,  entro  il  2019,  una procedura straordinaria per titoli ed esami

per docenti della  scuola secondaria di primo e di secondo grado, finalizzata all’immissione in ruolo

nei limiti di cui ai commi 2, 3 e 4. La procedura  e’  altresi’ finalizzata   all’abilitazione

all’insegnamento    nella    scuola secondaria, alle condizioni previste dal presente articolo.

La procedura straordinaria di cui al comma 1, bandita a livello nazionale con uno  o  piu’

provvedimenti,  e’  organizzata  su  base regionale  ed  e’  finalizzata  alla  definizione,  per   la

scuola secondaria, di una graduatoria di vincitori, distinta per  regione  e classe di  concorso

nonche’  per  l’insegnamento  di  sostegno,  per complessivi ventiquattromila posti. La procedura

consente,  inoltre, di  definire  un  elenco  dei   soggetti   che   possono   conseguire l’abilitazione

all’insegnamento alle condizioni di cui  al  comma  9, lettera g).

 

La procedura di cui al comma 1 e’ bandita per le regioni, classi di concorso e tipologie di posto per

le  quali  si  prevede  che  vi siano, negli  anni  scolastici  dal  2020/2021  al  2022/2023,  posti

vacanti  e  disponibili  ai  sensi  del  comma  4.  Ove  occorra  per rispettare il limite annuale di cui

al  comma  4,  le  immissioni  in ruolo dei vincitori possono  essere  disposte  anche

successivamente all’anno scolastico 2022/2023, sino all’esaurimento della graduatoria dei

ventiquattromila vincitori.

 

Alle immissioni in ruolo di  cui  al  comma  3  e’  annualmente destinata  la  quota  parte  delle

facolta’  assunzionali  che,  per regione, classe di concorso e tipologia di posto, e’  pari  a quella

destinata alle graduatorie ad esaurimento  di  cui  all’articolo  17, comma 1, del decreto legislativo 13

aprile 2017, n. 59,  che  residua dopo le immissioni in ruolo di cui all’articolo 17, comma 2,

lettere a) e b), del medesimo decreto e dopo quelle di cui al comma   In ogni caso i posti

annualmente destinati alle immissioni  in  ruolo  a valere  sulle  graduatorie  formate   a   seguito

della   procedura straordinaria non possono superare  quelli  destinati,  per  ciascuna regione, classe

di concorso e tipologia di  posto,  alle  graduatorie dei concorsi ordinari.

 

La partecipazione alla procedura e’ riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente:

a) tra l’anno scolastico 2011/2012 e l’anno scolastico 2018/2019, hanno svolto, su posto comune o

di sostegno, almeno tre annualita’ di servizio, anche  non  consecutive,  valutabili  come  tali  ai

sensi dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124;

 

b) hanno svolto almeno un anno di servizio, tra  quelli  di  cui alla lettera a), nella specifica classe di

concorso o nella tipologia di posto per la quale si concorre;

 

c) posseggono, per la classe di concorso richiesta, il titolo di studio di cui all’articolo 5 del decreto

legislativo 13 aprile  2017, 59, fermo restando quanto previsto all’articolo 22, comma 2, del predetto

decreto. Per la  partecipazione  ai  posti  di  sostegno  e’ richiesto  l’ulteriore  requisito   del

possesso   della   relativa specializzazione.

 

Al fine di contrastare il fenomeno del ricorso ai  contratti  a tempo  determinato  nelle  istituzioni

scolastiche  statali  e   per favorire l’immissione in ruolo dei relativi precari, il  servizio  di cui al

comma 5, lettera a), e’ preso in considerazione unicamente  se prestato nelle scuole secondarie

statali.  Il  predetto  servizio  e’ considerato se prestato come insegnante di  sostegno  oppure  in

una classe di concorso compresa tra quelle  di  cui  all’articolo  2  del decreto del Presidente della

Repubblica 14 febbraio 2016,  n.  19,  e successive modificazioni, incluse  le  classi  di  concorso  ad

esse corrispondenti ai sensi del medesimo articolo 2.

 

E’ altresi’ ammesso a partecipare alla procedura, unicamente ai fini dell’abilitazione

all’insegnamento,  chi  e’  in  possesso  del requisito di cui al comma 5, lettera a),  tramite  servizio

prestato presso le scuole  paritarie  del  sistema  nazionale  di  istruzione. Restano fermi gli ulteriori

 

requisiti di cui al comma 5. Ciascun soggetto puo’ partecipare alla procedura di cui al comma 1 in un’unica regione per il sostegno oppure, in alternativa, per una sola classe di concorso.

E’ consentita  la  partecipazione  sia  alla procedura straordinaria di cui al comma 1 sia al concorso

ordinario, anche per la medesima classe di concorso e tipologia di posto.

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