UAT Torino: disponibilità organico di diritto e di fatto posti comuni e sostegno scuola secondaria di I grado.

disponibilità

E’ pubblicato in data odierna il prospetto dei posti disponibili ai fini del conferimento delle supplenze al personale docente del I grado d’istruzione .
Le suddette disponibilità sono state rilevate dall’Ufficio all’esito delle operazioni di immissione in ruolo, utilizzo e assegnazione provvisoria, nonché sulla base delle comunicazioni effettuate dai Dirigenti delle singole istituzioni scolastiche sotto la
propria responsabilità.
Si precisa che per l’autorizzazione delle classi, cattedre e ore occorre fare riferimento a quanto inserito a SIDI.
I Dirigenti scolastici avranno cura di verificare attentamente le disponibilità di cui all’allegato prospetto e di comunicare eventuali discordanze entro le ore 13 di lunedì 17 settembre 2018 al seguente indirizzo di posta: cinzia.licini.to@istruzione.it

Il puntuale adempimento delle suddette disposizioni, nel rispetto del termine indicato, è essenziale per poter garantire l’avvio delle successive operazioni di nomina del personale a tempo determinato che avverranno, da graduatoria di istituto, da parte
della Scuola polo supportata da quest’Ufficio.

CONFERIMENTO DI ORE DI INSEGNAMENTO PARI O INFERIORI A 6 ORE SETTIMANALI

Entro la stessa data i Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di I grado dovranno procedere all’assegnazione delle ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali secondo quanto stabilito dal D.M. 13 giugno 2007, n. 131 richiamato dalla
nota MIUR prot. n. 37856 del 28/08/2018 recante le istruzioni operative per il conferimento delle supplenze al personale docente, educativo ed ATA.
In particolare, l’art. 1, comma 4 del succitato decreto dispone che “Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si dà luogo, in applicazione del comma 4 dell’articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all’attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.”
Secondo quanto richiamato dalla nota Miur del 28 agosto 2018 l’istituzione scolastica provvede alla copertura delle ore di insegnamento in questione secondo le disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 22 della Legge Finanziaria 28 dicembre 2001, n.448, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione per l’insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo – prima al personale con contratto a tempo indeterminato, poi al personale con contratto a tempo determinato – fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l’orario d’obbligo.
Solo in subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all’assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
Si fa presente che tutto quanto sopra esposto va riferito agli spezzoni in quanto tali e non a quelli che potrebbero scaturire dalla frammentazione di posti o cattedre.
In conseguenza di quanto evidenziato, per l’attribuzione degli spezzoni il dirigente scolastico non può frantumare i posti o le cattedre e assegnare le ore ai docenti interni già con 18 ore e fino a 24.
Pertanto, in virtù di tali disposizioni, i dirigenti scolastici della scuola secondaria di I grado procederanno ad attribuire tali spezzoni ai docenti in servizio presso l’istituzione scolastica che hanno diritto al completamento per supplenza conferita da GAE (nel caso di Torino non è presente tale fattispecie) e, in seconda battuta, ai docenti di ruolo fino al limite di 24 ore settimanali. Le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore  settimanali attribuite in base a tale casistica dovranno essere segnalate entro il 17  settembre 2018, ore 13 al seguente indirizzo di posta elettronica: cinzia.licini.to@istruzione.it

TITOLARI DI CONTRATTO FIT CUI SIA STATO AUTORIZZATO IL PART TIME

I Dirigenti scolastici che, sulla base delle disposizioni richiamate dalla circolare n. 6513 del 12/09/2018 (pubblicata sul sito di questo UST), abbiano concesso al personale titolare di contratto FIT di prestare servizio in regime di part time, avranno cura di
comunicare a quest’Ufficio l’articolazione oraria del docente interessato e, in particolare, le ore non coperte da servizio che andranno a far parte delle disponibilità utili alle successive operazioni di nomina da graduatorie d’istituto.
La data è sempre quella di lunedì 17 settembre 2018 (ORE 13), al seguente indirizzo di posta: francesca.rega.to@istruzione.it
Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Scarica le disponibilità: CP239-2018

IL DIRIGENTE
Stefano Suraniti

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