GAE e possesso del solo diploma magistrale. Interviene l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato

Avv. Alessio Cicchinelli – Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha sancito il seguente principio di diritto: “Il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296“.
Ciò, sia in virtù della ricostruzione letterale della normativa rilevante, poichè manca una norma che riconosca il diploma magistrale conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002 come titolo legittimante l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, sia alla stregua di argomenti di carattere sistematico e teleologico, secondo cui, sin dalla loro originaria configurazione le graduatorie permanenti (poi trasformate in graduatorie ad esaurimento) sono state comunque riservate a docenti che vantassero un titolo abilitante ulteriore rispetto al titolo di studio.

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Alessio Cicchinelli
Avvocato amministrativista
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