I permessi retribuiti non sono a concessione del dirigente scolastico.

Libero Tassella – I permessi per motivi personali e familiari, documentati anche tramite autocertificazione, ( 3 giorni più ,per gli stessi motivi, altri 6 gg . di ferie durante i periodi didattici) ,di cui al comma 2 art.15 del CCNL 2007, sono insindacabili. Nulla é cambiato nel contratto 2018, siglato il 19 aprile 2018, rispetto al contratto del 2007. Il dirigente scolastico, secondo una consolidata giurisprudenza, ricevuta l’istanza documentata da parte del docente, non deve fare altro che prendere atto e disporre le sostituzioni. Tra le tante sentenze, si cita quella del Tribunale del Lavoro di Potenza del 4.10.2013 n. 554, la quale dispone che la fruizione di detti permessi, di cui al comma 2 dell’art.15 del CCNL 2007, ora novellato nel CCNL 2018 senza alcuna modifica né integrazione, è condizionato solo dalla sussistenza della richiesta preventiva e dell’autocertificazione della motivazione personale o familiare. Per il Tribunale di Potenza il permesso non è soggetto da nessun potere discrezionale di diniego da parte del DS. É appena il caso di ricordare infine che il dettato contrattuale parla di diritto del dipendente e non di concessione, pertanto nella istanza il docente deve comunicare solo la fruizione del permesso non chiedere la concessione del permesso.

Leggi altri articoli simili
Load More By Sindacato Scuola
Nessun Commenti