La legge 124/99 contenente le disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, fu pubblicata nel Maggio del 99, per tentare di dare un ordine al sistema scolastico, tale legge ha modificato diversi articoli e commi del Testo Unico della scuola. In particolare modo, ci preme sottolineare le modifiche apportate alla Sezione II che riguarda il Reclutamento del personale docente e educativo, che precedentemente stabiliva che vi era un doppio canale di assunzione, quello per titoli ed esami e quello per soli titoli.
La Legge 124/99, stabilisce che per l’accesso ai ruoli occorreva, o il superamento di concorso per titoli ed esami, oppure essere iscritti nelle graduatorie permanenti, ovvero l’accesso ai ruoli, viene subordinato alla presenza del personale docente in tutti gli ambiti alla presenza nelle graduatorie permanenti, dove è palese che non bastano più i soli titoli per accedere ai ruoli.
Chi sostiene che nelle GaE non vi sono vincitori di concorso viene smentito dalla stessa legge, nell’art.401, comma 2, che stabilisce in modo univoco che i successivi inserimenti saranno integrati da chi ha superato un concorso regionale. e non essendoci un numero di posti effettivo messi a concorso, tutti risultavano vincitori, ben diverso dall’ultimo concorso effettuato, dove per la prima volta, si stabilisce il contingente da assumere nel triennio.
Inoltre, occorre soffermarsi all’art. 2 della stessa legge comma 2, che stabilisce attraverso delle norme transitorie chi abbia diritto all’inclusione nelle graduatorie permanenti, ovvero “i docenti che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami o di precedenti esami anche ai soli fini abilitativi.”, quindi non solo chi ha superato un concorso regionale, ma anche chi a partecipato a concorsi abilitanti e non quindi, come presupposto da alcuni, coloro che avevano titolo abilitante per legge. Infatti, basta continuare a leggere il testo di legge, il Ministero decide di emanare una norma transitoria, per sanare il pregresso, indicendo una sessione riservata per titoli ed esami per il conseguimento dell’abilitazione o dell’idoneità richiesta per l’insegnamento in tutti gli ambiti scolastici e che da titolo o all’inserimento nelle graduatorie permanenti.
Appare evidente che il solo titolo di laurea o il diploma non dà più la possibilità di accedere ai ruoli, ma occorre o l’idoneità concorsuale o aver superato un concorso abilitante. Infatti, tale sessione riservata fu istituita successivamente, per i laureati con valore abilitante, mentre per i diplomati con valore di idoneità concorsuale. Ci preme anche ricordare che tale sessione riservata a carattere provinciale fu una procedura selettiva con relativa prova scritta e colloquio orale che verteva” sull’accertamento del possesso delle capacità didattiche relativamente agli insegnamenti da svolgere.”
Rudy Guzman