Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti.

Ufficio Scolastico Regionale Campania

In ossequio alla normativa vigente e in continuità con gli interventi già realizzati in tema di prevenzione e recupero della dispersione scolastica, la scrivente Direzione Generale intende fornire precise indicazioni in merito alle procedure da adottare sull’intero territorio di competenza, al fine di porre in essere efficaci azioni di contrasto all’evasione dell’obbligo scolastico e al disagio giovanile, nonché contribuire ad individuare moduli standardizzati idonei ad assicurare una più efficace comunicazione tra i soggetti a vario titolo coinvolti.
Tali indicazioni sono state raccolte in apposite “Linee Guida per la prevenzione e contrasto alla violenza giovanile” redatte da un gruppo di lavoro (coordinato da questa Direzione Generale) nell’ambito di una più ampia riflessione condotta dal “Tavolo interistituzionale per la prevenzione ed il contrasto alla violenza giovanile ed alle baby gang” istituito presso la Prefettura di Napoli.
Il citato Tavolo interistituzionale – proprio a seguito dei numerosi fatti di cronaca che hanno visto in più circostanze alunni in età scolare coinvolti in episodi di allarmante ed inquietante violenza – è nato per perseguire il concreto obiettivo di affrontare con interventi razionali, proporzionati e integrati, in un’ ottica di breve medio e lungo periodo, il complesso fenomeno delle baby gang, al fine soprattutto di individuare con congruo anticipo ed affrontare con le
opportune strategie i prodromici e latenti fattori di rischio sociale, ambientale e culturale.
Dai lavori condotti – con la partecipazione attiva dei rappresentanti della Regione Campania, del Comune di Napoli, della Magistratura, del Tribunale per i minorenni, della Procura presso il Tribunale per i minorenni, del Centro di Giustizia Minorile, delle Forze dell’Ordine e di questa Direzione Generale – è emerso come prioritario un comune intento: rafforzare le azioni sinergiche già in atto tra i diversi attori del territorio, a partire da un più efficace raccordo tra scuola, enti locali e servizi sociali, forze dell’ordine e magistratura minorile al fine di segnalare
tempestivamente i casi di minori a rischio violenza e/o elusione dell’obbligo scolastico.
La scrivente è consapevole che alle SS.LL. sono ben noti i riferimenti normativi in materia, per i quali si manda alle citate “Linee Guida” per un dettagliato approfondimento.
Giova, tuttavia, richiamare in questa sede preliminarmente gli articoli 113 e 114 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia  di istruzione scolastica”, nonché la normativa penale in materia di inosservanza dell’obbligo scolastico secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione:
– il D.Lgs. 297/94 disciplina gli interventi che l’autorità scolastica ed il sindaco pongono in essere prima di provvedere alla presentazione della formale denuncia all’Autorità Giudiziaria;

– l’art. 731 cod. pen. punisce chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giustificato motivo, di impartirgli l’istruzione elementare.
Il D.Lgs. n. 212/2010 abrogando l’art. 8 della L. 31 dicembre 1962, ha fatto venire meno la previsione che consentiva di estendere l’ambito applicativo del reato previsto dall’art. 731 cod. pen. anche alla violazione dell’obbligo scolastico della scuola media inferiore (cfr. Cassazione, Sentenza 4520/2017). Attualmente, quindi, pur rimanendo obbligatoria
l’istruzione per dieci anni così come previsto dall’art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, è sanzionata penalmente solo l’inosservanza dell’obbligo per la scuola primaria.
Fatte tali premesse, preme soffermarsi sulle procedure “a breve termine” condivise dal tavolo interistituzionale che i dirigenti scolastici devono adottare per segnalare precocemente alunni/e a “rischio disagio”.[…]

Scarica il file completo: 2018.09.20 – Circolare USR e Linee Guida

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