In questo modo si può verificare se la Pubblica Amministrazione ha rispettato un determinato iter procedimentale, oppure se è stata rispettata una certa graduatoria.
Ma la richiesta di accesso agli atti deve essere ben formulata
Infatti, qualora si richieda genericamente la visione di “tutta la documentazione” attinente una certa procedura, si parla di accesso generalizzato agli atti amministrativi, per la quale la legge non richiede di esplicitare a una motivazione: tuttavia tale richiesta deve comunque rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica, mentre saranno precluse istanze di accesso meramente strumentali e/o individualistiche.
A questa conclusione è pervenuta la recentissima sentenza del TAR Sicilia n. 2020/2018
Pertanto, in caso di accesso generalizzato agli atti amministrativi potrà anche mancare l’indicazione dell’interesse sotteso alla richiesta e comunque la mancanza di una idonea motivazione, ma la stessa dovrà sempre e comunque rispondere al soddisfacimento di un interesse che presenti una valenza pubblica e non resti confinato ad un bisogno conoscitivo esclusivamente privato, che, lungi dal favorire la consapevole partecipazione del cittadino al dibattito pubblico, rischierebbe di compromettere le stesse istanze alla base dell’introduzione dell’istituto.
La ratio di questa decisione è da condividere: l’accesso generalizzato è specificatamente finalizzato ad assicurare forme diffuse di controllo sull’utilizzo delle risorse pubbliche e poiché il bene pubblico è concettualmente superiore a quello privato, potrà essere ammesso soltanto se altrettanto pubblico è lo scopo dell’accesso stesso. Di conseguenza, la richiesta andrà rigettata se persegue uno scopo privatistico, individuale, egoistico o peggio ancora emulativo.
Inoltre, l’introduzione del “General Data Protection Regulation“, entrato in vigore il 24 maggio 2016 e direttamente applicabile e vincolante in tutti gli Stati membri a partire dal 25 maggio 2018, non ha modificato tutte le limitazioni previste dall’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013.
Tale normativa prevede che l’accesso generalizzato agli atti amministrativi deve essere rifiutato laddove possa recare un pregiudizio concreto “alla protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia“,
Quindi, ben venga la richiesta di accesso agli atti, ma che sia ben fatta !
Avv. Francesco Carbone