
Emendamento presentato al Senato con la firma di Pittoni, Saponara, Barbaro, Rufa
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 1.1
All’articolo 4 del decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 59, così come integrato e modificato dalla
legge 30 dicembre 2018 n. 145, è aggiunto il seguente comma 3:
”3. In sede di prima applicazione del presente decreto legislativo e nelle more
dell’espletamento dei concorsi ordinari di cui all’articolo 2 sono istituiti presso le Università e
presso gli Istituti del sistema AFAM percorsi annuali di specializzazione finalizzati al rilascio
dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria. I suddetti corsi sono riservati, senza
l’espletamento di alcuna procedura selettiva, a tutti coloro che abbiano prestato almeno 3 anni di
servizio anche non continuativi nelle scuole del sistema pubblico italiano di istruzione e
formazione, ivi compresi i docenti del sistema di le FP purché gli insegnamenti svolti siano
ricompresi nelle classi di concorso previste dalle disposizioni vigenti, e che siano in possesso di
idoneo titolo di studio, nonché a tutti coloro che siano risultati idonei in precedenti procedure
selettive per l’accesso a corsi di specializzazione all’insegnamento nella scuola secondaria; i percorsi
di specializzazione sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali
con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di
concorso prescelta e ai dottori di ricerca. Qualora il numero dei candidati sia eccedente rispetto alla
programmazione delle attività didattiche delle Università o delle Istituzioni AFAM, il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca determina con proprio atto la ripartizione, a domanda,
dei candidati tra le varie sedi accademiche di tutto il territorio nazionale o, in via alternativa, lo
svolgimento dei corsi in annualità diverse, ripartendo i contingenti dei candidati secondo criteri che
rispettino l’esperienza lavorativa specifica ed il merito.”».