S.B.C. No al blocco indifferenziato quinquennale della mobilità.

mobilita-scuola Scarpellino

S.B.C. No al blocco indifferenziato quinquennale per tutti gli immessi in ruolo dal prossimo anno

scolastico.

Sui 5 anni di immobilità richiesti a tutti i neoimmessi in ruolo previsti dal DL 126 S.B.C. indica

alcune proposte emendative di flessibilità e differenziazione.

1) Prevedere che i destinatari del blocco dei 5 anni siano non tutti gli immessi in ruolo ma solo quei

docenti neoimmessi con il nuovo concorso ordinario e straordinario previsti dal DL 126 e tutti i

docenti che sceglieranno di essere immessi in ruolo in altre regioni rispetto a quelle dove

attualmente sono inseriti nelle graduatorie di merito o nelle GaE, secondo quanto previsto dal D.L

126. Tutti gli altri neoimmessi in ruolo nel 2020/21 devono invece poter ancora usufruire delle

regole previste dal CCNI triennale sulla mobilità.

2) Che il blocco di cui al punto 1) riguardi solo i trasferimenti, i passaggi di cattedra e di ruolo , le

assegnazioni provvisorie, le utilizzazioni interprovinciali tra province di regioni diverse rispetto a

quella dove ha sede la scuola di titolarità del neoimmesso in ruolo. Il blocco quinquennale non si

applica invece alla fase comunale e provinciale della mobilità.

3) Vista la carenza di insegnanti specializzati, è prevista per i docenti di cui al punto 1) in possesso

del titolo di specializzazione l’utilizzo provinciale su posto di sostegno, tale utilizzo è utile per il

bonus di cui al punto 4.

4) I docenti che per 5 anni non possono presentare domanda di trasferimento, assegnazione

provvisoria e utilizzazione e passaggio di cattedre di ruolo interprovinciale oltre al punteggio di

continuità hanno diritto a un bonus di 20 punti, pari a 4 punti ad anno di servizio effettivamente

svolto nella scuola di titolarità limitatamente ai trasferimenti interprovinciali.

5) I benefici di cui al comma 3 e 6 della legge 104/92 sono fruiti senza alcuna condizione limitativa

ai docenti di cui al punto 1). La materia deve essere disciplinata dal Contratto nazionale sulla

mobilità, la legge non può derogare il contratto con la riapertura del contratto integrativo triennale.

Libero Tassella( SBC).

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