Nomine Covid, no all’utilizzo esclusivo per le supplenze, rientrano nell’organico dell’autonomia.

Gentilissimi,
sono arrivate al dipartimento diverse richieste in merito all’impiego dell’organico cosiddetto “COVID”
per quanto concerne il personale docente.

Come è noto, ai sensi dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 5 agosto 2020, si tratta di risorse
straordinarie da impiegarsi al fine di sopperire alle “comprovate necessità connesse al rispetto delle misure
di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e, come tali, rientrano comunque nella
gestione più generale dell’“organico dell’autonomia”, da impiegare complessivamente a cura del Dirigente
scolastico.

In particolare, è stata segnalata la riemersione della cosiddetta categoria dei “potenziatori”, inesistente a
livello normativo e sulla quale già si sono espresse con chiarezza le Note sugli organici, e dei conseguenti
cambi di cattedra mano mano che giungono a conclusione le operazioni di assegnazioni delle supplenze.

Si fa presente che l’utilizzo ottimale dell’organico, da parte del dirigente scolastico, non può che
privilegiare da un lato le esigenze di contenimento epidemiologico, dall’altro i migliori risultati di
apprendimento, a proposito dei quali la positiva continuità didattica rappresenta un aspetto di assoluto
rilievo.

Approfitto dell’occasione per evidenziarvi la necessità di una particolare attenzione alle classi seconde di
scuola primaria, che lo scorso anno scolastico possono aver conseguito, più di altre, un parziale
raggiungimento degli apprendimenti previsti, soprattutto con riferimento alle capacità di scrittura e di
lettura, da recuperarsi prioritariamente, oltre che nell’attività didattica ordinaria, anche attraverso il ricorso
ai piani di integrazione degli apprendimenti.

Allegato: m_pi.AOODPIT.REGISTRO-UFFICIALEU.0001843.13-10-2020

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