Ferie ed assenze dei dirigenti scolastici – A.S. 2021/2022 USR Campania

Come previsto dal d.lgs. 66/2003 e dai CC.NN.LL. di categoria, <<le ferie sono
un diritto irrinunciabile, non sono monetizzabili. Costituisce specifica responsabilità del
dirigente programmare, organizzare e comunicare le proprie ferie tenendo conto delle
esigenze del servizio a lui affidato, coordinandosi con quelle generali della struttura di
appartenenza, provvedendo affinché sia assicurata, nel periodo di sua assenza, anche
mediante delega di funzioni nel rispetto della vigente normativa, la continuità delle
attività ordinarie e straordinarie.>>

Ordinariamente le ferie maturate e relative a ciascun anno di servizio
dovrebbero risultare fruite nel corso dell’anno di riferimento. In presenza di motivate,
gravi esigenze personali o di servizio, il godimento delle stesse può essere rinviato entro
il primo semestre dell’anno successivo e, qualora tali esigenze siano assolutamente
indifferibili, entro la fine dell’anno scolastico successivo a quello di riferimento.

Considerata la scadenza del primo semestre dell’anno scolastico 2021/2022,
nonché i numerosi adempimenti che coinvolgono le SS.LL. nel periodo estivo, si ritiene
che sia possibile, con la presente circolare, autorizzare le SS. LL. alla fruizione
obbligatoriamente entro il 31 agosto 2022 delle ferie residue dell’anno scolastico
2020/2021 non ancora godute. Le SS.LL. medesime avranno cura di indicare, nella
prima comunicazione utile, i motivi che ne hanno impedito il godimento nell’anno
scolastico precedente e nel primo semestre del corrente anno.

Si fa presente altresì, ad ogni buon fine, che il decreto legge del 6 luglio 2012,
n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n.135, all’art. 5, comma 8, così recita: <<Le
ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle autorità
indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob),
sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non
danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La
presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per
mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere[…]

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