Assegnazione assistenti di lingua straniera per l’anno scolastico 2023/2024- Scuole assegnatarie e riserviste

lingua straniera Scarpellino

Assegnazione assistenti di lingua straniera per l’anno scolastico 2023/2024- Scuole
assegnatarie e riserviste

Facendo seguito alla nota prot. AOODGOSV/2639 del 26 gennaio 2023, alla ns. prot.
AOODRCA/5303 del 10 febbraio 2023 e, ad esito dei lavori della commissione nominata dallo
scrivente con decreto prot. AOODRCA/8307 del 1° marzo 2023, si invitano le SS. LL. a presentare
richiesta di assegnazione di assistente di lingua straniera, seguendo le istruzioni di seguito riportate e
già richiamate nella citata nota della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici.
Alla presente si allega l’elenco delle Istituzioni scolastiche individuate come prioritarie e come
riserviste per l’assegnazione di assistenti di lingua straniera per l’anno scolastico 2023-24.

Procedura di richiesta di assegnazione da parte degli istituti scolastici selezionati
Potranno accedere alla procedura di richiesta esclusivamente gli istituti scolastici, prioritari e
riservisti selezionati, inseriti nell’elenco allegato e registrati on-line da questo Ufficio.

Le scuole prioritarie e riserviste, indicate in allegato, dovranno presentare la richiesta di
assegnazione entro il 5 aprile 2023, tramite l’apposito modulo disponibile sul sito del MIM, alla
pagina dedicata http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia secondo le modalità
indicate nella nota ministeriale presente nella suindicata pagina web, alla cui attenta lettura si rinvia
per ulteriori approfondimenti (cfr. par. 6).

Il modulo on-line, corrispondente alla lingua straniera di interesse, dovrà essere compilato in
tutte le sue parti (sia in caso di assegnazione come riservista che come assegnataria) e sarà disponibile
sul sistema per eventuali correzioni e/o integrazioni fino alla scadenza dei termini di presentazione
della richiesta.

Il modulo prevede un suo “numero di compilazione” ma anche l’inserimento di un numero di
protocollo da parte della scuola che può essere, eventualmente, apposto dopo l’invio dei dati.
Dopo l’invio il sistema consentirà la stampa dello stesso che sarà sottoscritto dal dirigente
scolastico. In caso di assegnazione condivisa, ciascun Istituto dovrà indicare, nell’apposita sezione
del modulo di richiesta, anche i dati relativi all’Istituto partner (codice meccanografico dell’Istituto di
riferimento e nome del dirigente scolastico); nella suddetta richiesta dovrà essere indicato quale dei
due Istituti fungerà da “Istituto erogante”, cioè quello a cui sarà affidata la gestione contabile del
compenso mensile dell’assistente.

La versione cartacea della richiesta sarà conservata dalla scuola per eventuali ulteriori controlli
e, ove necessario, sarà inviata alla Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici la valutazione e
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione.

La richiesta di assegnazione prevede la profilatura del dirigente scolastico alla funzione
“Assistenti di lingue” nel sistema SIDI.

In caso di problemi di accesso alla piattaforma, gli Istituti possono rivolgersi al referente
informatico regionale per la piattaforma SIDI segnalando il problema anche all’ufficio assistenti
all’indirizzo assistenti.linguescuole@istruzione.it e al referente dell’USR per la Campania, dirigente
scolastico Prof.ssa Stefania Montesano, all’indirizzo stefania.montesano@istruzione.it.

Alle scuole che non provvederanno ad inviare la candidatura al sistema on-line non sarà
possibile attribuire l’assistente ancorché indicate come assegnatarie da questo Ufficio poiché la
procedura di individuazione delle scuole assegnatarie non permette di prendere in considerazione le
richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Ogni significativa variazione rispetto a quanto indicato nel modulo, sopraggiunta dopo il
termine previsto per la presentazione delle richieste, dovrà essere tempestivamente comunicata alla
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del SNI
all’indirizzo e-mail: assistenti.linguescuole@istruzione.it.

Le SS. LL. sono invitate a informare anche questo Ufficio Scolastico Regionale in merito ad
ogni eventuale variazione intervenuta.

Procedura di assegnazione dell’assistente

Le assegnazioni degli assistenti alle scuole verranno effettuate dalla Direzione Generale per
gli ordinamenti scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del SNI in accordo con le autorità
competenti dei Paesi partner.

La comunicazione dell’assegnazione alle scuole sarà inviata dalla suddetta Direzione
contestualmente al conferimento dell’incarico all’assistente di lingua, all’indirizzo di posta elettronica
istituzionale indicato nel modulo di partecipazione.

Una mancata comunicazione è da intendersi come un’esclusione dalle procedure di
assegnazione a causa di una sopraggiunta riduzione delle disponibilità o di rinuncia all’incarico da
parte degli interessati. Al riguardo, si precisa che fino alla data della presa di servizio, ovvero fino al
1° ottobre 2023, non potranno essere escluse eventuali rinunce all’incarico da parte degli assistenti e,
in tal caso, non sarà possibile assicurare, di norma, una sostituzione.

Impegni della scuola assegnataria dell’assistente di lingua

Si fa presente che, a partire dalla data di assegnazione, il rapporto si instaura direttamente tra
l’istituto scolastico e l’assistente ed esso dovrà essere formalizzato attraverso la sottoscrizione di un
contratto all’atto della presa di servizio dell’assistente stesso nell’Istituto, prevista il 2 ottobre 2023.
Le scuole devono impegnarsi a fornire i servizi aggiuntivi, se indicati all’atto dell’accreditamento.

La scuola assegnataria dovrà:

• offrire all’assistente, già prima del suo arrivo, tutte le informazioni e il sostegno necessario
per la ricerca di un alloggio e per l’espletamento delle pratiche di carattere amministrativo
connesse con la presenza di cittadini stranieri sul territorio nazionale (comune, prefettura o
commissariato di polizia, ASL ecc.), riguardanti l’iscrizione anagrafica e il permesso di
soggiorno (per i cittadini extra UE);
• assicurare un’adeguata accoglienza nella comunità scolastica e un accompagnamento
costante nel percorso di integrazione didattica, curando il suo inserimento nel contesto
scolastico e territoriale e fornendo il miglior supporto didattico-pedagogico alla sua attività;
• stipulare, a partire dal 2 ottobre, e comunque non oltre il 31 dicembre, una polizza assicurativa
che offra all’assistente, per l’intero periodo di permanenza in Italia, un’adeguatacopertura
delle spese sanitarie per un costo orientativo dai 400,00 ai 1.000,00 euro a carico della scuola.
In alternativa, la scuola potrà assicurare il rimborso, fino ad un massimo di 500,00 euro, di
un’assicurazione valida sul territorio italiano già in possesso dell’assistente (per gli assistenti
provenienti da Paesi extra-UE non è possibile avere il visto per l’Italia se non si è già in
possesso di assicurazione sanitaria a meno che lo straniero non abbia già diritto all’assistenza
sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con ilsuo Paese. Potrà ovviamente
chiedere rimborso alla scuola fino alla suddetta cifra massima indicata);
• corrispondere all’assistente i servizi aggiuntivi (alloggio, mensa, ecc…), se indicati all’atto
della candidatura;
• rilasciare all’assistente, al termine dell’attività, un attestato con l’indicazione della data
d’inizio e fine dell’attività, nonché degli eventuali periodi di assenza non giustificati.
• compilare la scheda di valutazione dell’assistente, sulla piattaforma SIDI, al termine del
servizio al fine di favorire il monitoraggio del Programma.

Nel corso dell’anno, l’istituzione scolastica assegnataria dovrà informare la Direzione Generale
per gli ordinamenti scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del SNI di ogni variazione
relativa agli impegni contrattuali con l’assistente al seguente indirizzo di posta elettronica
assistenti.linguescuole@istruzione.it.

Aspetti organizzativi

Il periodo di svolgimento dell’attività degli assistenti di lingua straniera varia a seconda del Paese di
provenienza secondo quanto indicato di seguito:
Austria -Tedesco 2 ottobre 2023 – 31 maggio 2024
Belgio -Francese 2 ottobre 2023 – 31 maggio 2024
Francia- Francese 2 ottobre 2023 – 30 aprile 2024
Irlanda- Inglese 2 ottobre 2023 – 31 maggio 2024
Germania -Tedesco 2 ottobre 2023 – 31 marzo 2024
Regno Unito- Inglese 2 ottobre 2023 – 31 maggio 2024
Spagna -Spagnolo 2 ottobre 2023 – 31 maggio 2024

Non è prevista in alcun caso la possibilità di prorogare l’incarico di assistente o di rinnovarlo per
l’anno successivo. Pertanto, il servizio prestato dagli assistenti si concluderà tassativamente alle date
sopra indicate.

Per gli assistenti di lingua cittadini extra-UE oltre alla copertura assicurativa sanitaria e
all’iscrizione anagrafica è richiesto il possesso del visto per motivi di studio –programma di scambio
e mobilità- e il permesso di soggiorno.

Il visto è rilasciato dall’Ambasciata italiana o dalle sedi consolari italiane del Paese di residenza
del cittadino straniero, il permesso di soggiorno (articolo 5 del Testo unico immigrazione) è rilasciato
in Italia dalle questure competenti a seconda della provincia di riferimento.
Il permesso di soggiorno va richiesto entro 8 giorni lavorativi (esclusi quindi la domenica e i festivi).

La Direzione Generale prenderà contatti con le relative ambasciate italiane, sedi consolari e Ministero
dell’Interno per agevolare gli assistenti nello svolgimento delle suddette pratiche amministrative.

Le attività dell’assistente dovranno svolgersi rigorosamente in compresenza col docente italiano
della rispettiva lingua straniera, o di una disciplina non linguistica nel caso di lezioni CLIL.

Non è ammessa in alcun caso la compresenza dell’assistente con docenti di conversazione straniera e
al riguardo, si segnala la necessità di limitare l’attività dell’assistente alle sole sezioni in cui non è
prevista la presenza di docenti conversatori.

È buona prassi programmare con cura le attività dell’assistente e di comunicare
tempestivamente l’orario settimanale all’assistente medesimo. Tutte le attività e i materiali che
l’assistente proporrà alla classe dovranno essere sempre approvati dal docente che ne valuterà la
coerenza con l’età dei discenti, con l’attività curriculare e con gli obiettivi di apprendimento prefissati.

Non è possibile affidare all’assistente una classe in via autonoma e, per i viaggi di istruzione, non è
possibile designare l’assistente come unico accompagnatore o sostituto del docente accompagnatore.

Ferma restando la necessità di nominare un docente tutor, che andrà sostituito in caso di
trasferimento di sede o assenze prolungate, nel corso dell’incarico l’assistente potrà collaborare con
non meno di due e non più di quattro insegnanti.

L’assistente di lingua non è tenuto a partecipare alle attività collegiali, né a correggere elaborati ed
esprimere giudizi e voti, essendo la valutazione del singolo allievo una funzione peculiare del docente
titolare. Al momento delle valutazioni periodiche degli studenti, il parere dell’assistente sarà
meramente consultivo e riferito al grado di competenza raggiunto dagli allievi nelle abilità orali.

Le assenze per motivi di salute, per motivi di famiglia (anche se recuperate) o per sostenere
esami, seppur giustificate, non possono superare il numero di 30 giorni complessivi nell’arcodell’anno
scolastico.

In caso di dimissioni prima della fine dell’anno scolastico, ovvero in caso di inizio ritardato
(per qualsiasi motivo), il numero dei giorni di assenza consentito subirà una riduzione proporzionale,
in funzione del periodo di servizio effettivo.

Le ore di servizio non prestate per motivi non dipendenti dalla volontà dell’assistente (scioperi,
assemblee, gite scolastiche, interruzioni per emergenze climatiche, ecc…), se non preventivamente
concordate con l’assistente, non saranno recuperate. Le ore di attività dell’assistente non prestate nel
periodo di sospensione ordinaria e straordinaria delle attività didattiche non devono essere recuperate
e non devono essere conteggiate come assenze dell’assistente.

Le assenze eccedenti i limiti sopra indicati e le assenze ingiustificate comportano una
proporzionale riduzione del compenso mensile.

Si possono, invece, giustificare le assenze per partecipare ai seminari organizzati dagli Enti
Culturali in Italia dei paesi partner e al seminario di orientamento e formazione organizzato ogni anno
per gli assistenti di lingua straniera in Italia, considerando ciascun giorno di formazione come
equivalente a un giorno di regolare servizio.

Nel mese di ottobre, al fine di facilitare l’inserimento degli assistenti all’interno dell’Istituto,
sarà organizzato un webinar formativo e informativo per i docenti tutor e i dirigenti scolastici.

L’attività di assistente di lingua sarà svolta a scuola, adottando tutte le precauzioni e le misure di
sicurezza previste dalle disposizioni vigenti.

Aspetti finanziari

All’assistente di lingua straniera viene corrisposto unicamente un compenso mensile. Tale
compenso, assimilabile ad una borsa di studio, ammonta a € 850,00 (ottocentocinquanta/00) mensili
e corrisponde al netto da erogare in quanto non assoggettabile a ritenuta IRPEF e irrilevante ai fini
della determinazione dell’imponibile IRAP. Il compenso sarà completamente a carico della Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del SNI che
provvederà ad erogare il finanziamento direttamente alle scuole assegnatarie, probabilmente in 2
soluzioni.

Al link http://www.miur.gov.it/web/guest/assistenti-stranieri-in-italia sarà possibile reperire tutte
le informazioni relative agli assistenti di lingua straniera in Italia.
Per ogni ulteriore chiarimento, è possibile contattare la Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici la valutazione e l’internazionalizzazione del SNI al seguente recapito e-mail:
assistenti.linguescuole@istruzione.it.

Allegati:

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