Aggiornamento GaE 2024. Istanze dalle ore 12 di oggi 1° marzo. Pubblicato il decreto e gli allegati

GAE Scarpellino

Il 29 febbraio 2024, il sito InPA ha pubblicato il decreto riguardante l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo, sia a pieno titolo che con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva.

Le istanze possono essere inviate a partire dalle 12:00 del 1° marzo fino al 15 marzo. Queste devono essere presentate in formato digitale tramite il Portale InPA, accessibile all’indirizzo www.inpa.gov.it. Per compilare la richiesta, è necessario disporre delle credenziali del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o della Carta di Identità Elettronica (CIE).

È necessario essere abilitati al servizio “Istanze on line”, che può essere raggiunto anche attraverso il sito www.miur.gov.it, seguendo il percorso Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie ad esaurimento.

Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (IV) delle graduatorie di esaurimento stabilite in ogni provincia, ha la possibilità di richiedere:

a) l’aggiornamento del punteggio con cui è inserito nella graduatoria;

b) il reinserimento nella graduatoria, recuperando il punteggio accumulato al momento della cancellazione per non aver presentato una richiesta di permanenza e/o aggiornamento nei bienni/trienni precedenti, secondo l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modifiche, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. Il reinserimento non è permesso a coloro che, precedentemente inclusi con riserva in attesa di decisione, hanno successivamente ricevuto una sentenza sfavorevole;

c) la permanenza nella graduatoria a pieno titolo o con riserva o la risoluzione della stessa. Secondo l’articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modifiche, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie di esaurimento avviene su richiesta dell’interessato, da presentarsi secondo le modalità e i termini dell’articolo 9 successivo. La mancata presentazione della richiesta comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. Su richiesta dell’interessato, presentata entro il termine di aggiornamento successivo, sarà consentito il reinserimento nella graduatoria, recuperando il punteggio accumulato al momento della cancellazione;

d) il trasferimento da una provincia ad un’altra, dove sarà collocato, per ciascuna delle graduatorie di inclusione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio dovuto, eventualmente aggiornato a seguito di una richiesta contestuale.

Bando e Allegati:

m_pi.AOOGABMI.Registro Decreti(R).0000037.29-02-2024.pdf

Allegati DM_37.zip

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