
Come noto, l’art. 70 del CCNL comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 2019-2021, che ha abrogato l’art. 59
del CCNL 29/11/2007, dispone, al comma 1, “Il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di
Area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33,
comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto),
mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Pertanto, il personale ATA che abbia accettato contratti a tempo determinato per tre anni complessivi, perde la
titolarità, a far data dal 1° settembre dell’anno coincidente con la quarta accettazione, anche non
consecutiva, di incarico a tempo determinato. Si precisa che, a tal fine, risultano computabili unicamente gli
incarichi che il dipendente abbia assunto successivamente all’acquisizione della attuale titolarità.
Il suddetto personale, in ossequio a quanto previsto dall’art. 34 comma 2 del CCNI, concernente la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A., al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di
mobilità, dovrà presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità; in caso contrario
verrà trasferito d’ufficio con punti zero.
I Dirigenti delle istituzioni scolastiche in indirizzo sono, pertanto, invitati a comunicare, entro e non oltre il
giorno 28.02.2025, i nominativi del personale che, versando nelle condizioni di cui sopra, abbia perso la
titolarità presso la propria Istituzione Scolastica e debba, quindi, presentare domanda di mobilità obbligatoria.
A tal fine, al link https://forms.office.com/e/aa07t1HJ4S è stata resa disponibile un’apposita rilevazione
finalizzata alla raccolta dei dati identificativi del personale che abbia accettato per la quarta volta contratti a
tempo determinato, all’interno della quale è stata predisposta un’apposita sezione per l’allegazione
obbligatoria del decreto, a firma del D.S. e debitamente notificato all’interessato, attestante la perdita della
titolarità.
Al fine di consentire la corretta acquisizione dei dati, si invita ad effettuare esclusivamente la compilazione
della rilevazione, evitando trasmissioni a mezzo posta elettronica.