Art. 50 Permessi orari a recupero 1. Il dipendente, a domanda, può assentarsi dal lavoro per brevi periodi previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio presso cui presta servizio. Tali permessi non possono essere di durata superiore alla metà dell’orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le 36 ore annue. 2. Per consentire al responsabile dell’ufficio di adottare le misure ritenute necessarie per …