Concorso scuola all’estero, obbligo di residenza. La questione finisce dinanzi la Corte Costituzionale.

scuole-estero-Gazzetta-normativa Scarpellino
“Sul requisito della residenza all’estero per i docenti partecipanti ai bandi di concorso per il
reclutamento del personale presso le scuole italiane all’estero”
Come commentato in precedenti news, il T.A.R. Lazio, sede di Roma aveva ritenuto infondato il ricorso che
sosteneva l’illegittimità della previsione della possibilità, per le istituzioni scolastiche all’estero, di assumere
direttamente il personale presente in loco con contratto a tempo indeterminato, senza quindi dover far ricorso alle
graduatorie del personale da destinare all’estero.
Con la successiva ordinanza ora in commento, tuttavia, lo stesso Giudice solleva questione di costituzionalità innanzi
alla Corte costituzionale in merito alla previsione della necessità che i docenti partecipanti al concorso siano
residenti nel paese estero presso cui è indetta la selezione. A detta del T.A.R. Lazio, sede di Roma, infatti, tale
restrizione “non appare assistita da adeguate ragioni giustificatrici e finisce con il ridurre in modo arbitrario ed
irragionevole la platea dei possibili candidati: non si rinvengono, invero, quelle peculiari e straordinarie esigenze
di interesse pubblico che, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, possono consentire legittime

Avv. A. Cicchinelli
deroghe al principio del concorso pubblico; né la restrizione in parola appare propriamente funzionale al buon
andamento dell’amministrazione scolastica statale all’estero in quanto, per un verso, il requisito di residenza è qui
imposto per l’insegnamento non delle materie obbligatorie secondo la normativa locale ma per l’insegnamento
delle materie obbligatorie secondo l’ordinamento italiano – con venir meno, pertanto, di ogni possibile
collegamento tra tale insegnamento e l’esperienza “di vita” all’estero che tale requisito sembra voler perseguire –
mentre, per altro verso, la stessa conoscenza (da parte del docente che abbia vissuto per almeno un anno nel Paese
estero) dell’ambiente locale e di eventuali connesse esigenze ambientali non pare ergersi, nel caso di specie, quale
adeguato e ragionevole criterio di preselezione”.
Spetterà, dunque, alla Corte costituzionale l’ultima parola sul tema.
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