Il Consiglio di Stato precisa che, per l’accesso ai Percorsi Abilitanti Speciali (“PAS”), la circostanza che gli interessati abbiano prestato un periodo di servizio (più di 540 giorni complessivi ma) “scaglionato”, in un arco di tempo di più di tre anni, è irrilevante dal momento che l’intervallo di tempo da prendere in esame a questo fine va dall’a. s. 1999 – 2000 all’a. s. 2011 – 2012 incluso.
Sotto il profilo della tipologia di istituto presso il quale il servizio deve essere adempiuto, inoltre, il medesimo Giudice amministrativo chiarisce che, poiché gli istituti legalmente riconosciuti, in grado di rilasciare titoli di studio con valore legale, come la scuola statale, costituiscono o comunque possono rientrare in una tipologia di scuola paritaria, alla luce di quanto dispone la l. n. 62 del 2000, e che nelle scuole paritarie sono confluiti anche istituti legalmente riconosciuti, ne segue la riconducibilità del servizio di insegnamento prestato presso gli istituti legalmente riconosciuti indicati nelle domande di ammissione nell’ambito del servizio svolto in una scuola paritaria; dal che, la valutabilità dei servizi suddetti ai fini dell’ammissione ai PAS.
Avv. Alessio Cicchinelli
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