Art. 7. Istanze di partecipazione ai concorsi 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione per una o più delle procedure concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all’art. 6. Il candidato concorre per più procedure concorsuali mediante la presentazione di un’unica istanza con l’indicazione delle procedure concorsuali cui intenda partecipare. 2. I candidati presentano l’istanza di partecipazione …